[1]Ai fini dell'esercizio della ferrovia, e' riconosciuto l'interesse che i due Governi insieme hanno sulla sottostazione elettrica azionante la linea e sul suolo annesso alla sottostazione stessa.

[2]Scaduti i 25 anni, di cui agli articoli 7 ed 8 della Convenzione italo-sammarinese del 26 marzo 1927 e qualora non intervenga la proroga di cui all'art. 9 di detta Convenzione, il Governo sammarinese avra' diritti uguali a quelli del Governo d'Italia per quanto concerne l'esercizio di detta sottostazione.

Testo vigente dal 22 dicembre 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-10-24;1448~art7 · fonte del testo