[1]Ai fini dell'esercizio della ferrovia, e' riconosciuto l'interesse che i due Governi insieme hanno sulla sottostazione elettrica azionante la linea e sul suolo annesso alla sottostazione stessa.
[2]Scaduti i 25 anni, di cui agli articoli 7 ed 8 della Convenzione italo-sammarinese del 26 marzo 1927 e qualora non intervenga la proroga di cui all'art. 9 di detta Convenzione, il Governo sammarinese avra' diritti uguali a quelli del Governo d'Italia per quanto concerne l'esercizio di detta sottostazione.
Testo vigente dal 22 dicembre 1942
