[1]Il personale italiano dipendente dalla societa' esercente e destinato a disimpegnare le proprie funzioni anche nel tratto di linea posta sul territorio della Repubblica, e viceversa il personale sammarinese dipendente dalla societa' stessa e destinato a disimpegnare le proprie funzioni anche nel tratto di linea posta, sul territorio del Regno, per acquistare la qualifica di pubblico ufficiale, deve dichiarare di sottostare alle disposizioni di legge vigenti rispettivamente nella Repubblica e nel Regno (1).

[2](1) Vedi art. 26 del Capitolato annesso alla Convenzione per la concessione della ferrovia a trazione elettrica ed a sezione ridotta da Rimini a San Marino.

Testo vigente dal 22 dicembre 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-10-24;1448~art3 · fonte del testo