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[1]La Commissione mista permanente dovra', deliberare circa i provvedimenti che converra' adottare per regolare lo scambio commerciale e le comunicazioni ferroviarie, marittime ed aree fra i due Paesi ed in genere circa tutti i provvedimenti che comunque possano giovare ad una piu' stretta collaborazione economica fra i due Paesi, tenendo conto per il momento anche delle circostanze derivanti dallo stato di guerra in cui si trovo, il Regno Unito.

[2]La Commissione prendera' in considerazione l'applicazione, nelle attuali circostanze, degli accordi esistenti fra i due Governi contraenti nei riguardi del commercio e dei pagamenti e potra' proporre ai Governi contraenti qualsiasi emendamento utile per adattare detti accordi alle necessita' del momento.

Testo in vigore dal 28 maggio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-03-29;447~art2 · fonte del testo