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[1]Accordo fra l'Italia e l'Austria per l'impianto e l'esercizio di linee aeree regolari.

[2]Il Regio Ministero dell'aeronautica italiano ed il Ministero Federale del commercio e delle comunicazioni austriaco, secondo l'art. 1, alinea 2, della Convenzione generale fra l'Italia e l'Austria relativa alla navigazione aerea, firmata in data di oggi, convengono per quanto concerne l'impianto e l'esercizio di linee aeree regolari quanto segue:

[3]Art. 1.

[4]1°. - Il Ministero Federale del commercio e delle comunicazioni concedera' ad una impresa di navigazione aerea italiana, da indicarsi dal Regio Ministero dell'aeronautica, nei riguardi del territorio austriaco le autorizzazioni necessarie all'esercizio della linea aerea tra Vienna e Venezia con i seguenti servizi:

  • a)un servizio continuo per tutto l'anno con fermata obbligatoria a Graz ad ogni volo, e precisamente con frequenza di tre voli settimanali in ciascuna delle due direzioni e con l'obbligo di impiegare per ciascun volo soltanto un apparecchio;
  • b)oltre il servizio indicato come sopra durante l'orario estivo un servizio senza fermata intermedia costituito da tre voli settimanali in ciascuna delle due direzioni con l'obbligo di impiegare parimenti per ogni volo soltanto un solo apparecchio.

[5]2°. - Il Regio Ministero dell'aeronautica concedera' ad una impresa di navigazione aerea austriaca, da indicarsi dal Ministero Federale del commercio e delle comunicazioni, nei riguardi del territorio italiano le autorizzazioni necessarie all'esercizio della seguente linea aerea tra Venezia e Vienna con i seguenti servizi:

  • a)un servizio continuo per tutto l'anno con fermata obbligatoria a Klagenfurt ad ogni volo e precisamente con frequenza di tre voli settimanali in ciascuna delle due direzioni e con l'obbligo di impiegare per ciascun volo soltanto un apparecchio;
  • b)oltre il servizio indicato come sopra durante l'orario estivo un servizio senza fermata intermedia costituito da tre voli settimanali in ciascuna delle due direzioni e con l'obbligo di impiegare parimenti per ogni volo soltanto un solo apparecchio.

[6]3°. - L'autorizzazione da parte del Ministero Federale del commercio e delle comunicazioni menzionata sotto 1°-b) si accorda nella presunzione che da parte del Regio Ministero dell'aeronautica sara' assicurato che l'orario per la comunicazione aerea tra Venezia e Roma sia fatto in guisa tale da rendere possibile ciascuno dei voli menzionati sotto 1°-b) e 2°-b) dell'impresa italiana e rispettivamente dell'impresa austriaca nella stessa giornata, prima del cessare della luce del giorno, tra Vienna e Roma via Venezia.

[7]L'autorizzazione da parte del Regio Ministero dell'aeronautica menzionata sotto 2°-b) si accorda nella presunzione che il Ministero Federale del commercio e delle comunicazioni si adoprera' a rendere possibile, per i voli menzionati sotto 1°-b) e 2°-b), una comunicazione nella stessa giornata tra Berlino e Roma via Vienna e Venezia. In questo proposito il Ministero Federale del commercio e delle comunicazioni assume l'impegno di rendere possibile la predetta comunicazione nella stessa giornata tra Berlino e Roma obbligando l'impresa austriaca ad adattare il suo orario in modo da assicurare le relative coincidenze internazionali con Berlino, sempre che il Ministero Federale del commercio e delle comunicazioni non sia impedito da gravi ed evidenti difficolta' d'ordine internazionale.

[8]Il Ministero Federale del commercio e delle comunicazioni si impegna in pari modo ad obbligare la Societa' austriaca che esercita la linea Graz-Budapest ad adottare un orario in coincidenza con le fermate della Societa' italiana a Graz.

[9]E' inteso che ognuna delle due imprese esercenti i servizi di cui ad 1) avra' facolta' di adibire a tale servizio degli aeromobili del tipo che credera' piu' opportuno.

[10]Per orario estivo s'intendera', salvo convenzione diversa tra le Autorita' aeronautiche dei due Stati, l'orario estivo fissato di volta in volta dalla «International Air Traffic Association» (I.A.T.A.).

Testo in vigore dal 12 marzo 1929 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1928-12-24;3438~art1 · fonte del testo