Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 12 marzo 1929 al 9 maggio 2025. 109 parole tolte, 12 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le concessioni accennate sotto gli articoli 1 e 2 del presenteAccordo resteranno in vigore fino al 23 aprile 1938.
tolto: Qualora la Convenzione generale relativa alla navigazione aerea decada (in seguito a denuncia pronunciata ai sensi dell'art. 21 della Convenzione stessa) anteriormente al 23 aprile 1938, le convenzioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente Accordo scadranno col giorno della scadenza della Convenzione.
tolto: Scaduto detto decennio, le concessioni di cui e' parola si intenderanno rinnovate di cinque anni in cinque anni, sempre che il presente Accordo non venga per intero o in parte denunciato da una delle Parti contraenti, al piu' tardi un anno prima di scadere.aggiunto: Accordo-art. 8 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-12-24;3438~art8 · fonte del testo