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[1]Le Societa' concessionarie sono obbligate di osservare e di far osservare al proprio personale ed ai passeggeri le norme contenute nelle leggi e nei regolamenti dei due Stati.
[2]Qualora nell'esercizio delle linee aeree fossero riscontrate ripetute contravvenzioni alle norme di cui sopra, la suprema Autorita' aerea dello Stato interessato e' in diritto di chiedere la revoca dell'impiegato dell'impresa aerea colpevole.
[3]Nei casi piu' gravi di contravvenzione alle norme di cui sopra, la suprema Autorita' aerea interessata ha il diritto di ottenere la revoca delle concessioni fatte alla Societa' responsabile.
Testo in vigore dal 12 marzo 1929 al 9 maggio 2025
