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[1]Le concessioni accennate sotto gli articoli 1 e 2 del presente Accordo resteranno in vigore fino al 23 aprile 1938.

[2]Qualora la Convenzione generale relativa alla navigazione aerea decada (in seguito a denuncia pronunciata ai sensi dell'art. 21 della Convenzione stessa) anteriormente al 23 aprile 1938, le convenzioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente Accordo scadranno col giorno della scadenza della Convenzione.

[3]Scaduto detto decennio, le concessioni di cui e' parola si intenderanno rinnovate di cinque anni in cinque anni, sempre che il presente Accordo non venga per intero o in parte denunciato da una delle Parti contraenti, al piu' tardi un anno prima di scadere.

Testo in vigore dal 12 marzo 1929 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-12-24;3438~art8 · fonte del testo