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[1]Ognuna delle due Parti contraenti ha facolta' di sostituire in ogni momento un'altra impresa da essa indicata per l'esercizio di una delle linee nominate.

[2]Alla impresa aerea cosi' ritirata dall'esercizio non spetta alcun diritto di indennizzo da far valere verso l'altra Parte contraente.

Testo in vigore dal 12 marzo 1929 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-12-24;3438~art9 · fonte del testo