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Per le transazioni concluse anteriormente alla data menzionata nell'art. 1 tra l'Unione doganale italo-albanese e il Protettorato di Boemia e Moravia e per il tempo necessario per la loro liquidazione, continueranno ad essere applicate le disposizioni dell'Accordo firmato a Roma il 5 luglio 1938 per regolare i pagamenti derivanti dagli scambi commerciali fra l'Italia e la Cecoslovacchia. La cessazione del periodo di liquidazione sara' stabilita di comune accordo fra l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e la Deutsche Verrechnungskasse. La liquidazione dovra' pero' essere ultimata entro quattro mesi dal giorno dell'abolizione della frontiera doganale fra il Protettorato di Boemia e Moravia e il territorio del Reich.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1942 al 9 maggio 2025
