Art. 2 (Convenzione italo germanica per il traffico di frontiera)
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1940 al 9 maggio 2025. 441 parole tolte, 19 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: 1. Gli abitatiti della zona di frontiera di uno dei due Stati che hanno in detta zona le loro abitazioni o aziende agricole e nella zona di frontiera dell'altro Stato fondi di loro proprieta' o presi in affitto, da essi medesimi coltivati, o che comunque hanno diritto di sfruttare detti fondi ai fini dell'economia agricola e forestale, nonche' i membri delle loro famiglie ed i loro dipendenti hanno diritto di trasportare dai fondi suddetti alle loro abitazioni o aziende agricole, o viceversa, in esenzione da diritti:
tolto: a) gli animali da lavoro e quelli condotti al pascolo;
tolto: b) gli attrezzi, i veicoli e le macchine comunemente usati nell'economia agricola e forestale, compresi i loro accessori e quanto occorra al funzionamento delle macchine e dei veicoli;
tolto: c) i viveri nonche' le bevande strettamente necessarie per i lavoratori addetti alla coltivazione dei fondi od ai lavori forestali per tutta la durata di questi lavori, ed i foraggi occorrenti per gli animali durante il loro soggiorno sui fondi medesimi;
tolto: d) i concimi di ogni genere, le sementi, le pianticelle e le piante per rimboschimento, i pali da vigna, i materiali da costruzione per la riparazione degli edifici esistenti nelle dette proprieta';
tolto: e) i prodotti agricoli e forestali ottenuti nei fondi suddetti e quelli della caccia e della pesca provenienti dai fondi medesimi;
tolto: f) i prodotti ottenuti dagli animali in dotazione dell'azienda durante il soggiorno sui fondi, compresi i loro nati.
tolto: 2. Le macchine, gli attrezzi, i veicoli, gli animali ed i rispettivi arnesi e quanto sia sopravanzato all'uso dovranno essere ricondotti o riportati oltre frontiera alla fine del loro impiego o del pascolo. Non sara' pero' richiesto il deposito di una cauzione salvo che esistano fondati sospetti di abusi.
tolto: 3. Per gli animali condotti al pascolo giornaliero gli Uffici doganali prescinderanno da ogni formalita' doganale, salvo le misure di vigilanza intese ad evitare eventuali abusi. Per il pascolo di lunga durata si osserveranno le norme stabilite all'art. 8.
tolto: 4. Le agevolezze di cui sopra saranno concesse soltanto nelle stagioni e nelle ore della giornata durante le quali, secondo le usanze locali, sono eseguiti i lavori agricoli e forestali e si provvede ai raccolti.
tolto: 5. Le persone che vogliono giovarsi delle agevolezze previste dal presente articolo dovranno presentare alle competenti autorita' doganali un certificato dell'autorita' comunale competente dal quale risulti la ubicazione del fondo, l'estensione ed il genere di coltura nonche' la consistenza del bestiame, che dovra' in ogni caso essere indicata per fruire delle agevolezze di cui alle lettere a) ed f).
tolto: 6. I certificati dovranno essere rilasciati gratuitamente.
tolto: Nel caso di variazioni alla situazione indicata nel certificato, questo dovra' essere rettificato entro due settimane.aggiunto: Convenzione italo germanica per il traffico di frontiera-art. 2 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1940-05-30;835~convenzione-italo-germanica-per-il-traffico-di-frontiera-art2 · fonte del testo