Alla fine di ciascun trimestre contrattuale, a richiesta di una delle parti contraenti, da comunicarsi entro il trimestre stesso, potra' procedersi alla revisione dei prezzi contrattuali quando nel complesso dell'appalto si sia verificata una differenza di prezzo superiore al dieci per cento (10%) in aumento o in diminuzione. Alla fine di ciascun trimestre sara' effettuato il conguaglio delle differenze verificatesi in confronto dei prezzi contrattuali, nel corso dell'appalto a cominciare dall'inizio dell'appalto stesso. Piu' variazioni si sommano. Variazioni e somme di variazioni saranno operative soltanto per la parte della differenza eccedente la suddetta percentuale. Ai fini della revisione i prezzi si intendono fissati alla data del 30 giugno 1951. Ai fini medesimi saranno riconosciute pero' le variazioni aventi decorrenza anteriore alla data di inizio della esecuzione del presente atto comunicate ufficialmente in epoca successiva alla suddetta data del 30 giugno 1951.

Testo vigente dal 15 ottobre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-06-13;1298~art23 · fonte del testo