Il deposito cauzionale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti col presente atto viene fissato nella misura di L. 15.000.000 (lire quindicimilioni). L'assuntore, in considerazione della sua notoria solidita', viene esonerato dal prestare l'anzidetta cauzione e, pertanto, con il presente atto autorizza l'Amministrazione del monopoli di Stato ad applicare sull'ammontare dell'appalto una riduzione corrispondente al 5% (cinque per cento) annuo sull'importo della cauzione medesima per tutto il tempo in cui essa dovrebbe restare vincolata a termini del presente atto. La detta riduzione verra' operata anno per anno in occasione del pagamento a saldo del servizio oggetto del presente appalto riflettente ciascun anno contrattuale.

Testo vigente dal 15 ottobre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-06-13;1298~art22 · fonte del testo