L'Amministrazione dei monopoli di Stato garantisce, per tutta la durata del presente atto, un movimento minimo annuo di sale in uscita dal Deposito di quintali trecentomila (quintali 300.000). L'assuntore pero' si impegna di effettuare il servizio anche per i quantitativi superiori al suddetto minimo al prezzo di cui al successivo art. 30, n. 2, lettera A. Se alla fine di ciascun anno contrattuale risultasse che il quantitativo di sale estratto non ha raggiunto i 300.000 quintali, l'Amministrazione dei monopoli di Stato corrispondera' all'assuntore il corrispettivo supplementare in ragione del numero di quintali che occorrono per raggiungere il ripetuto minimo garantito al prezzo unitario di cui al successivo art. 30, n. 2, lettera B.

Testo vigente dal 15 ottobre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-06-13;1298~art2 · fonte del testo