[1]Nel caso di servizi prestati da un sanitario simultaneamente presso due o piu' Enti di cui all'art. 1 il contributo stabilito nell'art. 14 viene ripartito in ragione degli stipendi corrisposti dagli Enti stessi.

[2]Per i Consorzi sanitari il contributo e' dovuto alla Cassa sanitari dall'Ente capo consorzio, il quale si rivale verso gli altri Enti consorziati delle quote a loro carico,

Testo vigente dal 31 luglio 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1035~art15 · fonte del testo