[1]La Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari e' un Corpo morale con facolta' di acquistare e di possedere ed ha sede in Roma.
[2]Essa provvede alle pensioni ed alle indennita':
- a)dei medici chirurgi e dei veterinari dipendenti dai Comuni, dalle Provincie e dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza;
- b)dei medici chirurgi e veterinari dipendenti dallo Stato, i quali non abbiano altrimenti diritto a pensione a carico dello Stato;
- c)dei medici chirurgi e veterinari contemplati dalle disposizioni speciali per l'Africa Italiana ai quali non competa altro trattamento di quiescenza o di previdenza in applicazione delle disposizioni medesime.
[3]La rappresentanza legale e la responsabilita' di gestione della Cassa di previdenza spettano al Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.
[4]Per gli effetti delle imposte delle tasse e degli altri diritti stabiliti da leggi generali e speciali, la Cassa di previdenza e' considerata come Amministrazione dello Stato.
[5]Le spese di amministrazione sono a carico della Cassa di previdenza.
Testo vigente dal 31 luglio 1939
