[1]La Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari e' un Corpo morale con facolta' di acquistare e di possedere ed ha sede in Roma.

[2]Essa provvede alle pensioni ed alle indennita':

  • a)dei medici chirurgi e dei veterinari dipendenti dai Comuni, dalle Provincie e dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza;
  • b)dei medici chirurgi e veterinari dipendenti dallo Stato, i quali non abbiano altrimenti diritto a pensione a carico dello Stato;
  • c)dei medici chirurgi e veterinari contemplati dalle disposizioni speciali per l'Africa Italiana ai quali non competa altro trattamento di quiescenza o di previdenza in applicazione delle disposizioni medesime.

[3]La rappresentanza legale e la responsabilita' di gestione della Cassa di previdenza spettano al Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

[4]Per gli effetti delle imposte delle tasse e degli altri diritti stabiliti da leggi generali e speciali, la Cassa di previdenza e' considerata come Amministrazione dello Stato.

[5]Le spese di amministrazione sono a carico della Cassa di previdenza.

Testo vigente dal 31 luglio 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1035~art1 · fonte del testo