[1]Nei riguardi dei sanitari che siano stati iscritti ad altri Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza (esclusa l'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato) sono cumulabili, agli effetti del conseguimento del diritto ad indennita' ed a pensione a norma del presente Ordinamento, tutti i servizi valutabili secondo le disposizioni dei singoli Istituti.

[2]E' ammesso altresi' il cumulo, con le norme di cui ai precedenti articoli, dei servizi resi in qualsiasi qualifica con iscrizione ai regolamenti, Istituti, Fondi Casse speciali, anche quando non sia vistata iscrizione all'Istituto di previdenza che provvede al trattamento di quiescenza della rispettiva categoria di personale, sempre che per le disposizioni speciali dell'Istituto medesimo i servizi stessi siano valutabili.

[3]L'indennita' o la pensione complessiva liquidata viene pagata dalla Cassa di previdenza dei sanitari ed e' costituita dalla somma delle quote di indennita' o di pensione teoriche determinate per ciascuno degli Istituti di previdenza, in base alle norme speciali degli Istituti medesimi, tenuto conto delle disposizioni di cui ai commi precedenti ancorche' non siano stati compiuti i periodi minimi di servizio rispettivamente prescritti dagli Ordinamenti degli altri Istituti.

[4]La pensione complessiva non puo' essere inferiore al limite minimo ne' superiore al limite massimo stabiliti dal presente Ordinamento; le quote teoriche sono, ove occorra, aumentate o ridotte proporzionalmente.

[5]Gli altri Istituti di previdenza cui spetta la determinazione di quote di indennita' o di pensioni dirette e indirette versano, all'atto di ciascuna liquidazione, alla Cassa di previdenza dei sanitari le rispettive quote di indennita' o il valore capitale delle quote di pensioni relative ai soli servizi prestati con iscrizione agli Istituti medesimi, valutato in base ad apposite tabelle approvate con decreto del Ministro per le finanze.

[6]Nel caso che vi siano quote a carico di Enti, l'indennita' o l'intera pensione viene pagata dalla Cassa predetta, che si rivale sugli Enti medesimi, tenuto conto delle disposizioni contenute nei precedenti articoli 47 e 48.

Testo vigente dal 31 luglio 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1035~art49 · fonte del testo