Nei casi di cui al precedente articolo 49, se per i servizi prestati con iscrizione ad uno o piu' degli Istituti di previdenza ivi indicati siano state gia' corrisposte l'indennita' o la pensione, il cumulo di cui all'articolo medesimo non puo' essere concesso se, entro il termine perentorio di un anno dalla cessazione definitiva dal rapporto d'impiego, non sia `fatta pervenire alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza o alla Prefettura dichiarazione di rinunziare al godimento della pensione gia' conferita e di voler rimborsare all'Istituto che ha conferito l'indennita' o la pensione le somme da questo corrisposte con i relativi interessi composti al saggio delle tabelle di liquidazione della pensione o della indennita', in vigore per l'Istituto stesso alla data della dichiarazione. La rifusione deve effettuarsi in unica soluzione o con trattenuta integrale delle rate della nuova pensione diretta ed indiretta liquidata e degli eventuali accessori.

Testo vigente dal 31 luglio 1939

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1035~art50 · fonte del testo