[1]A favore dei sanitari iscritti alla Cassa di previdenza che, in qualita' di aiuti o di assistenti di cattedre universitarie alle dipendenze dello Stato, abbiano prestati servizi che siano utili a pensione a norma delle leggi riguardanti il personale statale, i servizi medesimi sono valutati agli effetti del conseguimento delle indennita' e delle pensioni, dirette ed indirette, in base al presente Ordinamento, purche' non simultanei con altri servizi utili agli effetti dell'Ordinamento stesso.

[2]La pensione o l'indennita' e' in tali casi liquidata in base alle norme del presente Ordinamento ed e' ripartita a carico dello Stato, della Cassa di previdenza, ed eventualmente degli altri Enti ed Istituti, di cui agli articoli 47 e 49, applicando anche, se del caso, gli articoli 48 e 50 come se il servizio reso allo Stato fosse stato prestato presso Enti con regolamento speciale di pensione.

[3]La pensione o la indennita' e' pagata dalla Cassa di previdenza, alla quale lo Stato versa la propria quota con imputazione a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale.

Testo vigente dal 31 luglio 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1035~art51 · fonte del testo