Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1926 al 9 maggio 2025. 301 parole tolte, 11 parole aggiunte in 9 capoversi.
Convenzione tolto: tra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni per liquidare le imposte e per evitare le doppie imposizioni relativamente al periodo dal 3 novembre 1918 al 31 dicembre 1922, giusta l'articolo 43 degli Accordi generali per la esecuzione delle stipulazioni di Rapallo.
tolto: Il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, desiderosi di concludere un Accordo speciale per la liquidazione delle imposte e per regolare altre questioni in materia tributaria in relazione all'art. 43 degli Accordi generali 23 ottobre 1922 per l'esecuzione delle stipulazioni di Rapallo, hanno nominato a questo scopo come loro plenipotenziari:
tolto: Il Regno d'Italia:
tolto: Il comm. dott. Attilio Tedeschi, ispettore superiore delle intendenze di finanza;
tolto: Il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni:
tolto: Il signor Ilario Vedopivez, consigliere della Corte dei conti, i quali, dopo aver scambiati i loro poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
tolto: Art. 1.
tolto: Le Alte Parti contraenti dichiarano di riconoscere che le imposte e tasse gia' a credito dell'antica Monarchia austro-ungarica al 3 novembre 1918 e passate a credito del Regno d'Italia, giusta l'art. 39 del Trattato di San Germano, nei territori occupati dal Regio esercito italiano e poscia ceduti al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, nonche' le imposte e tasse maturate a favore del Regno d'Italia e non riscosse durante il periodo d'occupazione ascendono complessivamente, in cifra tonda, a tre milioni di dinari in valuta jugoslava.
tolto: Dichiarano altresi' le Alte Parti contraenti di riconoscere che in conseguenza della sospensione delle riscossioni consentita dal Governo dei Serbi, Croati e Sloveni su richiesta del Governo italiano dell'importo suindicato e' stato effettivamente riscosso dal Regno dei Serbi, Croati e Sloveni nel periodo di tempo che corre dall'evacuazione dei territori occupati fino a data odierna, il complessivo importo di 350,000 dinari di valuta jugoslava.aggiunto: -art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1926-04-11;1250~art1 · fonte del testo