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[1]Convenzione tra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni per liquidare le imposte e per evitare le doppie imposizioni relativamente al periodo dal 3 novembre 1918 al 31 dicembre 1922, giusta l'articolo 43 degli Accordi generali per la esecuzione delle stipulazioni di Rapallo.

[2]Il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, desiderosi di concludere un Accordo speciale per la liquidazione delle imposte e per regolare altre questioni in materia tributaria in relazione all'art. 43 degli Accordi generali 23 ottobre 1922 per l'esecuzione delle stipulazioni di Rapallo, hanno nominato a questo scopo come loro plenipotenziari:

[3]Il Regno d'Italia:

[4]Il comm. dott. Attilio Tedeschi, ispettore superiore delle intendenze di finanza;

[5]Il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni:

[6]Il signor Ilario Vedopivez, consigliere della Corte dei conti, i quali, dopo aver scambiati i loro poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

[7]Art. 1.

[8]Le Alte Parti contraenti dichiarano di riconoscere che le imposte e tasse gia' a credito dell'antica Monarchia austro-ungarica al 3 novembre 1918 e passate a credito del Regno d'Italia, giusta l'art. 39 del Trattato di San Germano, nei territori occupati dal Regio esercito italiano e poscia ceduti al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, nonche' le imposte e tasse maturate a favore del Regno d'Italia e non riscosse durante il periodo d'occupazione ascendono complessivamente, in cifra tonda, a tre milioni di dinari in valuta jugoslava.

[9]Dichiarano altresi' le Alte Parti contraenti di riconoscere che in conseguenza della sospensione delle riscossioni consentita dal Governo dei Serbi, Croati e Sloveni su richiesta del Governo italiano dell'importo suindicato e' stato effettivamente riscosso dal Regno dei Serbi, Croati e Sloveni nel periodo di tempo che corre dall'evacuazione dei territori occupati fino a data odierna, il complessivo importo di 350,000 dinari di valuta jugoslava.

Testo in vigore dal 27 luglio 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-04-11;1250~art1 · fonte del testo