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[1]Il Governo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni s'impegna di versare al Governo del Regno d'Italia l'importo da esso riscosso a titolo di imposte e tasse nell'ammontare di 350,000 dinari in valuta jugoslava, mettendolo a disposizione dello stesso Governo del Regno d'Italia entro il termine di due mesi a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

[2]Se l'ammontare sara' versato prima o dopo del termine come sopra stabilito, gli interessi del 5 per cento annuo saranno portati a credito o a debito del Governo dei Serbi, Croati e Sloveni.

Testo in vigore dal 27 luglio 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-04-11;1250~art2 · fonte del testo