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[1]In relazione all'articolo precedente con cui di comune accordo vengono condonate le imposte dirette, il Governo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni si obbliga a disporre per la depennazione, a favore di tutti i contribuenti in questione, delle imposte dirette di qualsiasi natura non ancora riscosse per l'epoca fino al 31 dicembre dell'anno nel quale avvenne l'evacuazione e di non procedere a nuovi accertamenti per lo stesso periodo di tempo.

[2]Le tasse di altra natura (bolli, competenze, ecc.) eventualmente ancora involute, potranno essere regolarmente riscosse.

Testo in vigore dal 27 luglio 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-04-11;1250~art4 · fonte del testo