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Il Governo dei Serbi, Croati e Sloveni s'impegna di non applicare a carico dei cittadini ed enti dei territori sopra accennati gli aumenti di tariffe stabiliti con effetto retroattivo, se non sulle imposte dovute dal gennaio dell'anno successivo a quello in cui avvenne l'evacuazione.

Testo in vigore dal 27 luglio 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-04-11;1250~art5 · fonte del testo