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[1]Per evitare eventuali doppie imposizioni relativamente al periodo dal 3 novembre 1918 al 31 dicembre 1922, in quanto concerne le contribuzioni non comprese nel condono, le Alte Parti contraenti dichiarano di riconoscere ed accettare i principi stabiliti nella Convenzione di Roma 6 aprile 1922, che si dovra' ritenere come qui integralmente trascritta, convenendosi, ai fini della piu' esalta applicazione dei principi stessi, che:
- a)quanto all'imposta sui redditi di lavoro, ferma restando la disposizione dell'art. 3 della Convenzione predetta, quando un contribuente estenda la sua attivita' personale nel territorio dei due Stati, l'imposta sara' applicata dallo Stato in cui il contribuente avra' il suo domicilio.
[2]Nel caso pero' in cui esso abbia nel territorio dell'altro Stato un ufficio, studio, gabinetto, ambulatorio o simile, sara' colpita da imposta in ciascuno dei due Stati quella parte di reddito che sia stata prodotta con l'attivita' personale svolta rispettivamente nell'uno e nell'altro territorio;
- b)quanto ai redditi provenienti dall'esercizio di industrie e commercio, fermo restando il disposto dell'art. 4 della Convenzione predetta, in mancanza di bilanci speciali o di documenti equipollenti, la base di reparto dell'imposta per le succursali, filiali, ecc., verra' stabilita mediante proporzione fra il complesso delle somme erogate dalla sede centrale e quelle erogate dalle singole succursali a titolo di stipendi, salari, tantiemes ed altri emolumenti corrispondenti al proprio personale.
[3]Le autorita' provinciali di finanza dei due Stati potranno corrispondere direttamente fra loro per ottenere ogni utile elemento per la rispettiva tassazione.
Testo in vigore dal 27 luglio 1926 al 9 maggio 2025
