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Al rimborso delle spese che lo Stato dovra' sostenere per il trattamento di quiescenza del personale, secondo le disposizioni legislative presenti e future, l'Ente corrisponde all'Amministrazione finanziaria, a trimestri posticipati, una somma pari al 15 per cento dell'importo lordo degli assegni pensionabili di cui al precedente art. 4.
Testo in vigore dal 25 giugno 1954 al 22 dicembre 2008
