Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 giugno 1954 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Le somme corrispondenti ai rimborsi di cui agli articoli 6, 8 e 10 sono versate alla Sezione della tesoreria di Milano, dall'ufficiale relatore di quella legione, in base a liste di carico compilate dall'Ufficio di amministrazione legionale e trasmesse all'Ente per il tramite e previa revisione del Comando generale.

Testo in vigore dal 25 giugno 1954 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1954-05-29;325~art11 · fonte del testo