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Le somme corrispondenti ai rimborsi di cui agli articoli 6, 8 e 10 sono versate alla Sezione della tesoreria di Milano, dall'ufficiale relatore di quella legione, in base a liste di carico compilate dall'Ufficio di amministrazione legionale e trasmesse all'Ente per il tramite e previa revisione del Comando generale.
Testo in vigore dal 25 giugno 1954 al 22 dicembre 2008
