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Il servizio sanitario organizzato per il personale dei reparti ordinari del Corpo della guardia di finanza funziona anche per i militari a disposizione dell'Ente. Pero' al pagamento del compenso per i medici civili che prestassero servizio nel solo interesse dell'Ente provvede, di volta in volta, l'Ente medesimo.
Testo in vigore dal 25 giugno 1954 al 22 dicembre 2008
