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Il personale di cui al precedente art. 1 e' posto fuori organico, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1557, ed e' tenuto a disposizione dell'Ente nazionale risi per l'esercizio della vigilanza ad esso affidata.

Testo in vigore dal 25 giugno 1954 al 22 dicembre 2008

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