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Gli stipendi, le paghe e tutti gli altri assegni, contributi ed indennita' di qualsiasi genere, spettanti al personale della Guardia di finanza a disposizione dell'Ente sono a carico dell'Ente medesimo nel loro importo lordo e sono pagati dall'Ufficio amministrazione della Legione di Milano al quale l'Ente stesso somministra i fondi necessari a trimestri anticipati. Indipendentemente dai necessari conguagli da effettuarsi a trimestri maturati, i fondi trimestrali di cui al comma precedente sono fissati nella presuntiva somma di lire cinque milioni. L'ufficiale relatore della Legione di Milano sottopone trimestralmente i documenti rendiconti delle spese eseguite con le anticipazioni dell'Ente all'approvazione del Comando generale, che provvede a trasmetterli all'Ente pagatore entro i primi quaranta giorni del trimestre successivo. Le ritenute sono operate e versate dal menzionato Ufficio di amministrazione sotto i titoli rispettivamente stabiliti.

Testo in vigore dal 25 giugno 1954 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1954-05-29;325~art4 · fonte del testo