Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 giugno 1954 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Sono altresi' a carico dell'Ente, con le modalita' di cui al precedente art. 4, le spese e relative indennita' di tramutamento per i militari di qualsiasi grado destinati allo speciale servizio o da questo restituiti a quello ordinario del Corpo.

Testo in vigore dal 25 giugno 1954 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1954-05-29;325~art5 · fonte del testo