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Sono altresi' a carico dell'Ente, con le modalita' di cui al precedente art. 4, le spese e relative indennita' di tramutamento per i militari di qualsiasi grado destinati allo speciale servizio o da questo restituiti a quello ordinario del Corpo.
Testo in vigore dal 25 giugno 1954 al 22 dicembre 2008
