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A titolo di rimborso spese per accasermamento, manutenzione di fabbricati, casermaggio, illuminazione, riscaldamento, disinfezione e simili, secondo quanto e' stabilito per il Corpo della guardia di finanza, l'Ente corrisponde all'Amministrazione finanziaria, a trimestri posticipati, un compenso giornaliero di lire venti per ciascuno dei sottufficiali e militari di truppa a sua disposizione. L'Amministrazione e l'Ente hanno diritto di chiedere la revisione della misura del compenso suddetto nel mese anteriore al compimento di ciascun anno di decorrenza della presente Convenzione. Nel caso di variazioni la nuova aliquota avra' effetto dall'inizio dell'anno successivo.

Testo in vigore dal 25 giugno 1954 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1954-05-29;325~art8 · fonte del testo