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Sono poste a carico dell'Ente tutte le spese relative alla custodia, manutenzione, riparazione ed impiego degli automezzi messi dall'Ente a disposizione del personale del Corpo per l'esercizio della vigilanza nonche' le spese di assicurazione per danni verso terzi che dovessero verificarsi durante la vigilanza stessa. Il personale autiere fornito dal Corpo osservera', per la gestione e l'impiego degli automezzi, le norme regolamentari vigenti per il servizio automobilistico della Guardia di finanza.

Testo in vigore dal 25 giugno 1954 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1954-05-29;325~art9 · fonte del testo