[1]Convenzione fra il Governo (Ministro per le finanze) e l'Ente Nazionale Risi per l'esercizio della vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso.

[2]Addi' 23 maggio 1951 in Roma, nel palazzo del Ministero delle finanze; L'onorevole Ezio Vanoni, Ministro per le finanze, in rappresentanza del Governo; e il signor G. Cantoni, commissario dell'Ente Nazionale Risi, hanno concordato e stabilito quanto segue:

[3]Art. 1.

[4]Il servizio di vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso, agli effetti del pagamento dei diritti di contratto di cui al decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, e' affidato, a far tempo dal 22 novembre 1949, al personale della Guardia di finanza, indicato nella seguente tabella:

[5]Ufficiali: capitano..................... n. 1 tenente o sottotenente.............. n. 1 --- Totale ufficiali... n. 2 --- Sottufficiali: maresciallo maggiore............... n. 1 marescialli capi e ordinari........... n. 4 brigadieri.................... n. 8 sottobrigadieri................. n.10 --- Totale sottufficiali... n.23 --- Militari di truppa: finanzieri.................... n. 12 --- Totale militari di truppa... n. 12 ---

[6]Il personale suddetto dipende da un Comando servizio risi, con sede a Milano, equiparato per ogni effetto ai Comandi di compagnia del Corpo, ed e' ripartito in nuclei ed eventuali sottonuclei nelle sedi e per le circoscrizioni stabilite dal Comando generale su proposta dell'Ente interessato.

Testo vigente dal 30 gennaio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-01-10;17~art1 · fonte del testo