[1]Convenzione con l'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) per la riscossione delle tasse automobilistiche.

[2]Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro per le finanze onorevole prof. avv. Ezio Vanoni, Senatore della Repubblica, e l'Automobile Club d'Italia con sede in Roma, rappresentato dal Commissario straordinario principe Filippo Caracciolo di Castagneto, si stabilisce e si conviene quanto segue tenendo presente che nel testo della convenzione, per brevita', la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, la Direzione generale dell'Automobile Club d'Italia e l'ispettorato delle tasse e delle imposte indirette sugli affari per il controllo dei servizi di riscossione affidati all'Automobile Club d'Italia ed alla Societa' italiana Autori ed Editori verranno indicati, rispettivamente, con "Direzione generale tasse affari", "Direzione generale dell'A.C.I.", "Ispettorato tasse per il controllo A. C.I. - S.I.A.E.".

[3]Art. 1.

[4]Con la presente convenzione, che sostituisce la precedente del 30 novembre 1926, modificata dalle convenzioni suppletive 20 novembre 1931 e 10 marzo 1934, nonche' la convenzione 10 marzo 1939, modificata a sua volta con le convenzioni suppletive del 30 aprile 1941, 28 febbraio 1945 e 26 marzo 1948, approvate rispettivamente con i regi decreti-legge 26 dicembre 1926, n. 2486, 21 dicembre 1931, n. 1622, 19 aprile 1934, n. 729, con la legge 30 novembre 1939, n. 1873, con la legge 4 luglio 1941, n. 694, con il decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 88 e con il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 827, il Ministero delle finanze affida all'Automobile Club d'Italia il mandato di riscuotere per conto dello Stato tutte le tasse di circolazione sugli autocarri, motocarri, motofurgoncini, rimorchi e autoscafi, adibiti al trasporto di cose, di cui al regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 94, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 88 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello 'Stato 29 marzo 1947, n. 177, nonche' dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1058 e dalla legge 17 gennaio 1949, n. 6, tutte le tasse di circolazione sui motocicli, motocarrozzette, automobili, autobus, autocarri, rimorchi e autoscafi adibiti al trasporto di persone e al trasporto promiscuo di cose e di persone di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 88, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1058 e dalla legge 17 gennaio 1949, n. 6, nonche' tutte le tasse di circolazione sui velocipedi a motore, sui motocicli leggeri e motofurgoncini leggeri di cui alla legge 17 gennaio 1949, n. 6. La presente convenzione ha inizio a tutti gli effetti a partire dalle riscossioni effettuate dal 1 dicembre 1948 e scadra' il 30 novembre 1951 senza obbligo di disdetta da alcuna delle due parti contraenti. Ove venissero abolite le tasse di circolazione di cui sopra e' cenno, la presente convenzione si intende risoluta a decorrere dal giorno in cui si rendera' efficace l'abolizione. Scaduta o risoluta la convenzione, 1°A.C.I., dovra' rimanere a disposizione del Ministero delle finanze - Direzione generale tasse affari - e degli organi dipendenti per la resa dei conti, la consegna dei bollettari, dei contrassegni metallici e degli schedari e per quanto altro attiene al servizio prestato.

Testo vigente dal 9 aprile 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-03-07;206~art1 · fonte del testo