Il personale di cui al precedente art. 1 e' posto fuori organico, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1557, ed e' tenuto a disposizione dell'Ente Nazionale Risi, per l'esercizio della vigilanza ad esso affidata.
Testo vigente dal 30 gennaio 1952
