Il servizio sanitario organizzato per il personale del reparti ordinari del Corpo della guardia di finanza funziona anche per i militari a disposizione dell'Ente. Pero' al pagamento del compenso per i medici civili che prestassero servizio nel solo interesse dell'Ente, provvede, di volta in volta, l'Ente medesimo.

Testo vigente dal 30 gennaio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-01-10;17~art14 · fonte del testo