Il servizio sanitario organizzato per il personale del reparti ordinari del Corpo della guardia di finanza funziona anche per i militari a disposizione dell'Ente. Pero' al pagamento del compenso per i medici civili che prestassero servizio nel solo interesse dell'Ente, provvede, di volta in volta, l'Ente medesimo.
Testo vigente dal 30 gennaio 1952
