L'Amministrazione finanziaria si impegna di accasermare i sottufficiali e militari di truppa a disposizione dell'Ente nei locali destinati ai reparti del servizio normale della Guardia di finanza gia' esistenti nella sede di Milano. Per eventuale accasermamento del detto personale in altri locali della stessa sede od in altre sedi i necessari alloggi sono provveduti a cura e spese dell'Ente, e da esso designati previo assenso del Comando generale del Corpo.

Testo vigente dal 30 gennaio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-01-10;17~art7 · fonte del testo