L'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) deve tenere alle sue dirette dipendenze in ciascuna citta' capoluogo di provincia, assieme al rispettivo Pubblico registro automobilistico, un ufficio perfettamente organizzato per il servizio di riscossione delle tasse indicate all'art. 1, al quale e' preposto un funzionario responsabile verso l'Ente. Tale funzionario provvede ai servizi con personale direttamente dipendente ed amministrato dalla sede centrale dell'A.C.I. I detti uffici hanno carattere permanente e devono funzionare tutto l'anno ed essere aperti al pubblico nei giorni feriali, osservando l'orario stabilito dalla direzione generale dell'A.C.I. previ accordi col Ministero delle finanze (Direzione generale tasse affari). Qualora si verifichino particolari esigenze di servizio, la predetta Direzione dell'A.C.I. previa intesa col Ministero delle finanze (Direzione generale tasse affari), ha facolta' di ordinare la protrazione dell'orario degli uffici di esazione nei giorni feriali e l'apertura degli sportelli nelle ore antimeridiane dei giorni festivi. Nelle citta' capoluogo di provincia ove si verifichi maggiore affluenza di contribuenti per il pagamento delle tasse sopraindicate, l'A.C.I. e' tenuto ad impiantare collettorie permanenti o provvisorie, dipendenti ad ogni effetto contabile ed amministrativo dall'ufficio esattore della rispettiva circoscrizione provinciale. Comunque l'A.C.I. e' tenuto ad assicurare sempre il regolare servizio di riscossione delle tasse suddette provvedendovi con personale e mezzi straordinari anche nel caso di particolari contingenze. L'A.C.I. e' poi autorizzato ad istituire, nei principali valichi di frontiera, ove gia' funzionano o funzioneranno i servizi di assistenza automobilistica, speciali uffici collettori permanenti per la riscossione delle tasse eventualmente dovute sugli autoveicoli esteri o provenienti dall'estero. Questi uffici dipendono ad ogni effetto contabile ed amministrativo dal competente Ufficio provinciale dell'A.C.I. e possono essere autorizzati a riscuotere anche le tasse di circolazione sugli autoveicoli e rimorchi immatricolati nel territorio nazionale nonche' sui motocicli e sui motocicli leggeri, motofurgoncini leggeri e velocipedi a motore.

Testo vigente dal 9 aprile 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-03-07;206~art2 · fonte del testo