La riscossione di tutte le somme comunque concernenti le tasse di circolazione indicate dall'art. 1, comprese quelle derivanti da eventuali rilievi per errore di tassazione, deve essere affidata esclusivamente agli Uffici esattori e collettori suaccennati. E' fatto assoluto divieto agli Uffici esattori e collettori di riscuotere qualsiasi contribuzione aggiuntiva alle tasse di circolazione che non sia autorizzata dal Ministero delle finanze (Direzione generale tasse affari). I dirigenti degli Uffici esattori sono personalmente responsabili disciplinarmente e finanziariamente di ogni trasgressione del divieto di cui sopra. L'A.C.I. deve tenere il servizio di esazione delle tasse di circolazione ben distinto e separato da tutti gli altri servizi in modo da evitare interferenze ed equivoci nella applicazione del mandato di esazione ad esso affidato. La Direzione generale dell'A.C.I. deve funzionare solamente da organo di direzione di controllo e di vigilanza sugli Uffici esattori provinciali e non potra', in nessun caso, sostituirsi agli uffici stessi per la riscossione delle tasse spettanti allo Stato.
Testo vigente dal 9 aprile 1951
