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[1]Per l'applicazione nel Regno del regolamento per la esecuzione della legge 18 febbraio 1923, n. 396, approvato con R. decreto 11 aprile 1929, n. 1086, e della Convenzione internazionale di cui all'articolo precedente, il Ministro per le finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 16 gennaio 1933 - Anno XI

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]Mussolini - De Bono - De Francisci - Jung

[6]Visto il Guardasigilli: De Francisci.

Testo in vigore dal 11 marzo 1933 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1933-01-16;130~art2 · fonte del testo