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[1]Gli aeromobili provenienti da uno degli Stati contraenti, o partenti alla volta di essi, dovranno effettuare l'atterraggio o la partenza soltanto in uno degli aeroporti aperti alla navigazione aerea pubblica e classificati come aeroporti doganali (con servizio dei controlli di passaporti), senza alcun atterraggio intermediario tra la frontiera e l'aeroporto. In casi speciali, le autorita' competenti potranno autorizzare la partenza o l'arrivo su altro aeroporto nel quale saranno effettuate le operazioni doganali e il controllo dei passaporti. Il divieto di atterraggi intermedi si applica a tali casi speciali.

[2]In caso di atterraggio forzato fuori degli aeroporti previsti al comma primo, il comandante dell'aeromobile, l'equipaggio ed i passeggeri dovranno uniformarsi alla regolamentazione nazionale vigente in materia.

[3]Le due Alte Parti contraenti si comunicheranno reciprocamente la lista degli aeroporti aperti alla navigazione aerea pubblica. Tale lista definira' quali, fra detti aeroporti, sono classificati fra gli aeroporti doganali. Ogni modifica apportata a tale lista, ed ogni restrizione, anche temporanea, del diritto di servirsi di uno degli aeroporti, dovranno essere comunicate immediatamente all'altra Parte contraente.

Testo in vigore dal 8 marzo 1929 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-12-24;3436~art11 · fonte del testo