Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 marzo 1929 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]Per tutte le questioni di nazionalita', connesse con l'applicazione della presente Convenzione, e' stabilito che gli aeromobili hanno la nazionalita' dello Stato sul registro del quale sono regolarmente immatricolati.

[2]Un aeromobile puo' essere immatricolato presso uno dei due Stati, soltanto se appartiene per intero a cittadini aventi la nazionalita' di esso Stato. Se l'aeromobile appartiene ad una Societa', questa, qualunque sia la sua forma, dovra' soddisfare a tutte le condizioni richieste dalla legislazione italiana o dalla legislazione austriaca per essere considerata, rispettivamente, come societa' italiana o come societa' austriaca.

Testo in vigore dal 8 marzo 1929 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-12-24;3436~art15 · fonte del testo