Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 8 marzo 1929 al 9 maggio 2025. 59 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Gli aeromobili appartenenti ai due Stati contraenti avranno diritto, per l'atterraggio, e specialmente in caso di pericolo, agli stessi provvedimenti di assistenza degli aeromobili nazionali.
tolto: Il salvataggio degli aeromobili perduti in mare sara' regolato, salvo convenzione contraria, dai principi del diritto marittimo risultanti dalle Convenzioni internazionali in vigore, o in mancanza dalla legge nazionale di chi effettua il salvataggio.aggiunto: Convenzione-art. 18 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-12-24;3436~art18 · fonte del testo