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[1]Gli aeromobili appartenenti ai due Stati contraenti avranno diritto, per l'atterraggio, e specialmente in caso di pericolo, agli stessi provvedimenti di assistenza degli aeromobili nazionali.

[2]Il salvataggio degli aeromobili perduti in mare sara' regolato, salvo convenzione contraria, dai principi del diritto marittimo risultanti dalle Convenzioni internazionali in vigore, o in mancanza dalla legge nazionale di chi effettua il salvataggio.

Testo in vigore dal 8 marzo 1929 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-12-24;3436~art18 · fonte del testo