Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 8 marzo 1929 al 9 maggio 2025. 156 parole tolte, 12 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I particolari di applicazione della presenteConvenzione saranno regolati, ogni qualvolta cio' sara' possibile, per mezzo di intese dirette fra le Amministrazioni competenti delle due Parti contraenti, specialmente per quanto riguarda le formalita' doganali.
tolto: Ciascuna delle Alte Parti contraenti comunichera' all'altra Parte tutti gli atti contrari alle disposizioni di questa Convenzione commessi eventualmente nel suo territorio da persone o enti che abbiano la nazionalita' dell'altro Stato.
tolto: Ogni contestazione relativa alla applicazione della presente Convenzione, che non potra' essere regolata amichevolmente per la via diplomatica ordinaria, sara' sottoposta prima all'esame di una Commissione di conciliazione costituita da un membro per l'Italia, un membro per l'Austria e un Presidente nominato di comune accordo. Tanto i membri quanto il Presidente saranno nominati di volta in volta, quando se ne presenti il bisogno. Qualora le Parti contraenti non convengano nella nomina del Presidente o nel parere dato da detta Commissione, la contestazione verra' deferita alla Corte permanente di giustizia internazionale.aggiunto: Convenzione-art. 20 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-12-24;3436~art20 · fonte del testo