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[1]I particolari di applicazione della presente Convenzione saranno regolati, ogni qualvolta cio' sara' possibile, per mezzo di intese dirette fra le Amministrazioni competenti delle due Parti contraenti, specialmente per quanto riguarda le formalita' doganali.

[2]Ciascuna delle Alte Parti contraenti comunichera' all'altra Parte tutti gli atti contrari alle disposizioni di questa Convenzione commessi eventualmente nel suo territorio da persone o enti che abbiano la nazionalita' dell'altro Stato.

[3]Ogni contestazione relativa alla applicazione della presente Convenzione, che non potra' essere regolata amichevolmente per la via diplomatica ordinaria, sara' sottoposta prima all'esame di una Commissione di conciliazione costituita da un membro per l'Italia, un membro per l'Austria e un Presidente nominato di comune accordo. Tanto i membri quanto il Presidente saranno nominati di volta in volta, quando se ne presenti il bisogno. Qualora le Parti contraenti non convengano nella nomina del Presidente o nel parere dato da detta Commissione, la contestazione verra' deferita alla Corte permanente di giustizia internazionale.

Testo in vigore dal 8 marzo 1929 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-12-24;3436~art20 · fonte del testo