Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 8 marzo 1929 al 9 maggio 2025. 128 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Ciascuna delle Alte Parti contraenti potra' proibire la navigazione aerea al disopra di talune zone del proprio territorio, a condizione che non sia fatta alcuna distinzione, a tale riguardo, tra gli aeromobili nazionali e quelli appartenenti all'altro Stato. Ciascuno degli Stati contraenti dovra' far conoscere all'altro Stato le zone di territorio al disopra delle quali e' vietata la navigazione aerea.
tolto: Inoltre, ciascuna delle Alte Parti contraenti si riserva il il diritto di limitare o di proibire provvisoriamente, in tempo di pace, in tutto o in parte, per circostanze eccezionali e con effetto immediato, la navigazione aerea al di sopra del proprio territorio a condizione che non sia fatta alcuna distinzione, a tale riguardo, fra gli aeromobili appartenenti all'altro Stato contraente, e quelli appartenenti a qualsiasi altro paese straniero.aggiunto: Convenzione-art. 3 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-12-24;3436~art3 · fonte del testo