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[1]Ciascuna delle Alte Parti contraenti potra' proibire la navigazione aerea al disopra di talune zone del proprio territorio, a condizione che non sia fatta alcuna distinzione, a tale riguardo, tra gli aeromobili nazionali e quelli appartenenti all'altro Stato. Ciascuno degli Stati contraenti dovra' far conoscere all'altro Stato le zone di territorio al disopra delle quali e' vietata la navigazione aerea.

[2]Inoltre, ciascuna delle Alte Parti contraenti si riserva il il diritto di limitare o di proibire provvisoriamente, in tempo di pace, in tutto o in parte, per circostanze eccezionali e con effetto immediato, la navigazione aerea al di sopra del proprio territorio a condizione che non sia fatta alcuna distinzione, a tale riguardo, fra gli aeromobili appartenenti all'altro Stato contraente, e quelli appartenenti a qualsiasi altro paese straniero.

Testo in vigore dal 8 marzo 1929 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-12-24;3436~art3 · fonte del testo