Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 8 marzo 1929 al 9 maggio 2025. 96 parole tolte, 12 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Gli aeromobili che trasportano passeggeri e merci dovranno essere muniti di una lista nominativa dei passeggeri, e, per le merci, di un manifesto contenente la descrizione, in natura ed in quantita', del carico, nonche' delle necessarie dichiarazioni doganali.
tolto: Se all'arrivo di un aeromobile e' rilevata una divergenza fra le merci trasportate ed i documenti sopra menzionati, le autorita' doganali dell'aeroporto di arrivo dovranno mettersi direttamente in rapporto con le autorita' doganali competenti dell'altro Stato contraente.
tolto: Il trasporto di effetti postali sara' regolato direttamente tra le Amministrazioni postali dei due Stati contraenti, per mezzo di accordi speciali.aggiunto: Convenzione-art. 8 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-12-24;3436~art8 · fonte del testo