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[1]Gli aeromobili che trasportano passeggeri e merci dovranno essere muniti di una lista nominativa dei passeggeri, e, per le merci, di un manifesto contenente la descrizione, in natura ed in quantita', del carico, nonche' delle necessarie dichiarazioni doganali.

[2]Se all'arrivo di un aeromobile e' rilevata una divergenza fra le merci trasportate ed i documenti sopra menzionati, le autorita' doganali dell'aeroporto di arrivo dovranno mettersi direttamente in rapporto con le autorita' doganali competenti dell'altro Stato contraente.

[3]Il trasporto di effetti postali sara' regolato direttamente tra le Amministrazioni postali dei due Stati contraenti, per mezzo di accordi speciali.

Testo in vigore dal 8 marzo 1929 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-12-24;3436~art8 · fonte del testo